argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
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di Elena Andolina
In data 12 luglio 2023 è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge S. 754, d’iniziativa dell’onorevole Campione e altri, recante “ Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica”.
In attuazione della linea di Governo annunciata dal Presidente del Consiglio Meloni, incentrata sui tre pilastri della prevenzione, prote zione e certezza della pena, il presente disegno di legge mira «a predisporre azioni più incisive per il contrasto al crescente fenomeno della violenza nei confronti della donna».
Il disegno di legge, che consta di ben 21 articoli, interviene in più direzioni. Sul versante specifico del codice di procedura penale, l’art. 2 prevede che il giudice, nel disporre la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, prescriva «le modalità di controllo di cui all’articolo 275-bis c.p.p., salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto»; e che, laddove l’imputato neghi il consenso all’adozione dei suddetti mezzi elettronici, debba disporsi la misura della custodia cautelare in carcere.
Innovando gli artt. 275 e 280 c.p.p., si prospetta l’applicabilità della custodia cautelare in carcere, al ricorso delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali aggravate e, nel caso dell’arresto in flagranza, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 4). In caso di scarcerazione - sia essa disposta nel procedimento di cognizione o in fase esecutiva - l’art. 5 chiarisce che il relativo provvedimento deve essere comunicato, a cura della polizia giudiziaria, «immediatamente» alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta e «sempre» - a prescindere da detta richiesta – nelle ipotesi di cui all’art. 90-ter, comma 1-bis, c.p.p.
Si prevede, poi, all’articolo 8, l’armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis e 282- ter c.p.p. e di quella degli ordini di protezione emessi ai sensi dell’art. 342-ter, co. 1, del codice civile (articolo 8); e, all’articolo 9 (Disposizioni in materia di flagranza differita), la possibilità dell’arresto, anche fuori dei casi di flagranza – ipotesi in cui l’arresto è obbligatorio -, non oltre quarantotto ore dal fatto di reato al fine di consentire l’arresto anche se il soggetto, al momento di arrivo delle Forze dell’ordine, si sia allontanato.
Sul versante del diritto penale, intervenendo sull’art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), si segnala l’aumento di pena quando dal fatto consegua il suicidio della persona offesa e l’introduzione di una serie di pene accessorie nei casi di condanna (articolo 10). Si prospetta, infine, l’istituzione di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza contro le donne e domestica (articolo 13); e la costituzione di un nucleo di polizia giudiziaria specializzato presso gli uffici del pubblico ministero delle sezioni di cui al summenzionato articolo 13 (articolo 15).