argomento: de jure condendo - impugnazioni
» visualizza: il documento (C. 1120)Articoli Correlati: inammissibilità - inammissibilità dei ricorsi - obbligo di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
di Elena Andolina
In data 26 giugno 2023 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge C. 1120, d’iniziativa dell’onorevole Calderone e altri, recante “Modifiche agli articoli 610 e 615 del codice di procedura penale in materia di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel giudizio di cassazione”.
Posto che i ricorsi inammissibili rappresentano oltre il 50 per cento delle sopravvenienze che, a loro volta, sono costituite da circa 50.000 ricorsi l'anno solo nel settore penale, l'istituto dell'inammissibilità del ricorso nel giudizio di cassazione funge da strumento di controllo dei flussi; perseguendo un obiettivo di efficienza del procedimento penale che, però, non può prevalere sul fondamentale rispetto dei diritti processuali e sostanziali dell'imputato. Nello specifico, il costante - ma non condivisibile - orientamento della Corte di cassazione, nei casi in cui i motivi di ricorso siano inammissibili, esclude la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione, nonché la rilevabilità della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza della corte d'appello; asserendo che, in tali ipotesi, non si è mai instaurato un rapporto processuale valido. Così vanificando le esigenze di giustizia e di celerità, nonchè lo stesso favor rei, alla base del principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'articolo 129 c.p.p.; in virtù del quale, qualora nel giudizio di cassazione ricorra una causa estintiva del reato, quest’ultima deve essere dichiarata con privilegio rispetto alla declaratoria processuale di inammissibilità.
Pertanto, nell’ottica di arginare la richiamata interpretazione giurisprudenziale, l’articolo 1 della p.d.l. in esame prospetta, da un canto, la modifica del comma 1 dell’art. 610 c.p.p., sostituendo le parole : «Il presidente» con le seguenti: «Salvo il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il Presidente»; e, dall’altro, l’inserimento dopo il comma 2 dell'articolo 615 del seguente comma«2-bis. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se è maturata una causa estintiva del reato».