argomento: corti europee
» visualizza: il documento (Corte e.d.u. 6 luglio 2023, Calvi e C.G. c. Italia)Articoli Correlati: collocazione persona anziana non incapace in casa di cura - elusione della disicplina per la procedura di cure mediche obbligatorie - mancanza di garanzie per prevenire gli abusi e garantire i diritti dell - violazione del diritto alla vita privata
Corte e.d.u., 6 luglio 2023, Calvi e C.G. c. Italia
Parole chiave: collocazione di persona anziana non incapace casa di cura - elusione della disciplina per la procedura di cure mediche obbligatorie - mancanza di garanzie per prevenire gli abusi e garantire i diritti dell’interessato - violazione del diritto alla vita privata
La vicenda, portata alla ribalta dal programma televisivo “Le Iene”, riguarda una nostra concittadina che inizialmente affiancata da un amministratore di sostegno per la sua eccessiva prodigalità verso sconosciuti, veniva in seguito trasferita in una struttura sanitaria per anziani, nella quale oltre a non poter ricevere visite di parenti e amici senza l’autorizzazione dell’amministratore di sostegno o del giudice tutelare, era costretta a rimanere contro la sua volontà, ripetutamente manifestata, di fare ritorno a casa. Nel chiarire gli standard convenzionali di protezione applicabili alle persone anziane collocate in case di riposo e contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo degli stessi, la Corte condanna l’Italia dichiarando la violazione dell’art. 8 Cedu. Pur nella consapevolezza della difficoltà delle autorità nazionali di conciliare il rispetto della dignità e della autodeterminazione dell’individuo con la necessità di tutelare i suoi interessi, soprattutto quando il soggetto versi in condizioni di grande vulnerabilità a causa delle sue capacità e delle circostanze individuali, i Giudici escludono che, nel caso esaminato, sia stato raggiunto un giusto equilibrio, dal momento che, nella disciplina italiana, sono assenti garanzie effettive per prevenire gli abusi, come richiesto dalle norme di diritto internazionale dei diritti umani, le quali, se contemplate, avrebbero invece consentito di garantire i diritti, i desideri e le preferenze della ricorrente.