argomento: corti europee - difesa
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La Corte si pronuncia in tema di diritto all'informazione nel procedimento penale. Di seguito, il principio espresso.
Gli articoli 3, 4 e 8, paragrafo 2 della direttiva 2012/13/UE (22 giugno 2012) relativa al diritto all'informazione nell'ambito di giudizi penali, letti alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta di Nizza debbono essere interpretati come segue:
Essi non ostano ad un assetto nazionale che impedisca al giudice penale di merito di rilevare d'ufficio la violazione dell'obbligo, incombente sull'autorità interna, di informare gli indagati e gli imputati del loro diritto al silenzio quando costoro siano nella possibilità di essere assistiti da un legale e, tramite di esso, abbiano potuto accedere agli atti del procedimento.
La Corte richiama l'art. 3 della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione di un M.A.E., sul diritto di informare terzi del proprio status libertatis limitato, sul diritto in interagire con le autorità consolari, se del caso avvalendosi dell'assistenza e delle condizioni regolate dalla direttiva 2016/1919/UE sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Quando le posizioni regolate da tali atti di diritto derivato non siano state violate, il diritto di difesa può dirsi effettivo e, di conseguenza, l'ordinamento domestico può prevedere che eventuali questioni sull'informazione all'accusato non siano rilevabili d'ufficio, ma solo su impulso della parte interessata.