argomento: de jure condendo - giudice (e provvedimenti)
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di Elena Andolina
In data 14 giugno è stata presentata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio la bozza del disegno di legge sulla riforma della giustizia recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287”.
La bozza - che si compone di otto articoli - interviene in più direzioni.
Sul versante del codice penale, l’art. 1 del disegno di legge in esame prevede, da un canto, l’abrogazione dell’art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio) al fine di superare l’anomalia conseguente allo squilibrio tra condanne e iscrizioni delle notizie di reato; e, dall’altro, il ridimensionamento della fattispecie di reato di cui all’art. 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite), limitandone la punibilità a condotte particolarmente gravi ed eliminando l’ipotesi di millantato credito.
Sul versante del codice di procedura penale, le modifiche proposte dall’art. 2 incidono su molteplici ambiti. Al dichiarato «scopo di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento» si interviene, dapprima, in materia di intercettazioni, vietando la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia «riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento» (nuovo art. 114, comma 2 bis, c.p.p.); escludendo il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi del predetto art. 114, comma 2 bis, «quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori» (nuovo art. 116, comma 1, c.p.p.); ed obbligando il pubblico ministero a stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di «soggetti diversi dalle parti » (nuovo art. 268, comma 2 bis, c.p.p.).
Innovando in modo significativo in materia di cautele personali, si prescrive che «il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere» (nuovo art. 328 comma 1-quinquies, c.p.p., a sua volta richiamato dal nuovo art. 313, comma 1, c.p.p. anche relativamente all’applicazione delle misure di sicurezza detentiva).
Inserendo dopo il comma 1 ter dell’art. 291, c.p.p. ben cinque commi, si prevede, segnatamente, che all’interrogatorio dell’indagato il giudice debba procedere, «con le modalità di cui agli articoli 64 e 65», «prima di disporre la misura» (nuovo comma 1-quater art. 291 c.p.p.); e che l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio vada «comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione» (nuovo comma 1-sexies art. 291 c.p.p.). Quanto al contenuto del suddetto invito, si prescrive che quest’ultimo deve contenere, tra l’altro, «la descrizione sommaria del fatto» (nuovo comma 1-septies lett. c) art. 291 c.p.p.) e «l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell’art. 291, commma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati» (nuovo comma 1-octies art. 291 c.p.p.). Modificando l’art. 292 c.p.p. si segnala la previsione della nullità dell’ordinanza che dispone la misura cautelare «se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1 quater, nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies» (nuovo comma 3 bis art. 292 c.p.p.).
Interpolando l’art. 369 si prevede che l’informazione di garanzia deve contenere anche «la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato» (nuovo comma 1 art. 369 c.p.p.); e che la consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario «deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario» (nuovo comma 1 quater art. 369 c.p.p.).
Infine, sostituendo l’art. 593, comma 2, c.p.p. si esclude il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p..
L’articolo 3 del ddl Nordio interviene sull’ordinamento giudiziario; l’art 4 prospetta l’aumento dell’organico della magistratura ordinaria di 250 unità, stabilendo tempi più stretti per le relative procedure concorsuali; infine l’art. 8 prevede che le innovazioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. d), n. 2, limitatamente al comma 1 quinquies dell’art. 291, f), n. 2, g), i) e l), nonchè dall’art.3 trovino applicazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge.