argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
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L'art. 444, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; di conseguenza, l'accordo tra le parti non può avere ad oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria. In tal caso l'accordo può eventualmente vertere solo sull'individuazione dell'oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull'ammontare della stessa.