argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
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È esclusa l’applicabilità all’appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni.