argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367)Articoli Correlati: riforma Cartabia - giustizia riparativa - mancata applicazione - nullità
In tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l’invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis c.p.p. o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dall’art. 419, comma 3-bis, c.p.p., non è configurabile alcuna nullità, né di ordine generale, né speciale, non essendo compromesso alcuno dei diritti o delle facoltà elencati dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.