argomento: de jure condendo - atti del procedimento
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di Elena Andolina
In data 5 aprile 2023 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente la proposta di legge C. 653, d’iniziativa dell’onorevole Costa, recante “Modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari”.
Come sottolineato nella Relazione illustrativa alla p.d.l. in esame, la pubblicazione, integrale e letterale, dell’ordinanza che dispone una misura privativa della libertà personale - contenente testi di intercettazioni o di sommarie informazioni - sbilancia gravemente l'equilibrio tra diritto di cronaca e presunzione di innocenza, generando un cortocircuito mediatico-giudiziario difficile da cancellare anche in caso di assoluzione.
Si tenga, poi, conto non solo che l’ordinanza cautelare è un atto giudiziario non definitivo, che deve ancora essere vagliato – in caso di ricorso – dal tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione, ma soprattutto che molti casi di privazione della libertà personale sono stati poi riconosciuti come ingiuste detenzioni; a conferma che “troppo spesso la custodia cautelare viene disposta con leggerezza e con finalità diverse rispetto a quelle previste dal legislatore, utilizzata come una forma mascherata di anticipazione della pena, che non si sa se e quando sarà irrogata, sia perché i processi sono lunghi sia perché, spesso, si concludono con un'assoluzione”.
Si rende, pertanto, necessario intervenire al fine di non consentire la pubblicazione dell'ordinanza con il quale il giudice dispone le misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, tornando alla normativa antecedente al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216; ed in aggiunta circoscrivere allo stretto necessario le informazioni, tratte dall'ordinanza cautelare, che possono essere oggetto di pubblicazione (ossia il nome e cognome del destinatario del provvedimento e i delitti per i quali si procede).
In tale ottica, la proposta di legge – che si compone di un solo articolo – espunge dal comma 2 dell’art. 114 c.p.p. l'inciso «fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292», così estendendo il divieto di pubblicazione integrale e testuale anche alle ordinanze con le quali vengono disposte le cautele personali; ed interviene sull'ultimo comma dell'articolo 114 c.p.p., specificando che dell'ordinanza di cui trattasi, quando non più coperta da segreto, possano essere pubblicati solo il nome e cognome del destinatario del provvedimento e i delitti per i quali si procede.