argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 22 maggio 2023, n. 21907)Articoli Correlati: sospensione del procedimento con messa alla prova - programma di trattamento - durata della sospensione - onere motivazionale
Qualora il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, si limiti a recepire il programma di trattamento, l’onere motivazionale quanto alla durata della sospensione può intendersi soddisfatto anche attraverso un semplice richiamo alla congruità del programma, trattandosi di un programma elaborato dall’UEPE di intesa con l'imputato e, dunque, conosciuto e condiviso da quest'ultimo. Qualora, invece, il programma non contenga alcun riferimento alla durata della sospensione il giudice dovrà fornire una motivazione, che non può limitarsi ad un semplice richiamo al programma stesso e per il quale valgono i criteri motivazionali dell’art. 133 cod. pen., con la necessità di una motivazione tanto più significativa quanto più ci si discosti dalla durata minima prevista di giorni dieci.