argomento: de jure condendo - impugnazioni
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di Elena Andolina
In data 8 marzo 2023 è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato la proposta di legge S. 202, d’iniziativa del senatore Zanettin, recante “Modificazioni al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”.
La p.d.l. in esame si propone di intervenire in ordine al regime di impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri; questione già affrontata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 (cd. legge Pecorella).
L’intento è di ridisegnare il sistema delle impugnazioni alla luce delle coordinate costituzionali e convenzionali, tenuto conto della «diversa quotazione costituzionale del potere di impugnazione delle due parti necessarie del processo penale: privo di autonoma copertura nell’art. 112 Cost. – e, dunque, più ‘malleabile’ in funzione della realizzazione di interessi contrapposti – quello della parte pubblica; intimamente collegato, invece, al l’art. 24 Cost. – e, dunque, meno disponi bile a interventi limitativi – quello dell’imputato” (sent. C. cost. 34/2020) ».
Dopo aver sottolineato i più ampi margini di cedevolezza del potere di impugnazione nel merito delle sentenze di primo grado da parte del pubblico ministero ed il nuovo ruolo assunto da quest’ultimo, sempre più prossimo a quello di una vera e propria parte processuale, titolare di interessi maggiormente “individualistici” o comunque non spiccatamente pubblicistici, si prospetta la limitazione del potere di appello della pubblica accusa.
In tale ottica, da un canto, attraverso l’abrogazione della lett. a), comma 1, art. 428 c.p.p., si elimina il potere del pubblico ministero di impugnare la sentenza di non luogo a procedere (art. 1 p.d.l.); dall’altro, attraverso la riformulazione del comma 2, art. 593 c.p.p., s’introduce il potere di quest’ultimo di proporre nei casi di cui all'art. 530 c.p.p. «ricorso per cassazione per manifesto travisamento od omesso esame di fatti o documenti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata» (art. 2 p.d.l.).