argomento: corte costituzionale
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Incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare coscientemente al procedimento - Patologie fisiche e non mentali - Illegittimità costituzionale parziale - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953
È costituzionalmente illegittimo l’art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».
In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sono costituzionalmente illegittimi l’art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all’infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l’art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l’art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».