argomento: corti europee - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Corte di giustizia dell'Unione europea, 9 marzo 2023, Causa C-725/21)Articoli Correlati: confisca - rinvio pregiudiziale - terzi di buona fede
La Corte di giustizia si pronuncia in via pregiudiziale sulla questione sottomessa dal giudice bulgaro, relativa ad una società commerciale che si opponeva alla decisione dell'autorità doganale interna di sequestrare un veicolo nella sua disponibilità, poiché impiegato, in passato, per attività di contrabbando.
Oggetto di interesse è il codice doganale dell'Unione (Regolamento 2013/952/UE). Si chiedeva alla Corte di esprimersi sulla portata dell'art. 44 e se, quindi, il terzo riconosciuto estraneo al reato possa opporsi al provvedimento ablativo.
Il giudice rimettente si concentrava, poi, sull'art. 4 della decisione quadro 2005/212/GAI in materia di confisca, chiedendo se si applichi anche a fatti che non sono di rilievo penale e se sia compatibile con una normativa interna che non offre strumenti di doglianza al terzo estraneo al reato che, però, subisca gli effetti dell'atto ablativo.
La Corte risponde ed esprime i seguenti principi di diritto.
1. L’articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede alcun diritto di ricorso contro una decisione che irroga una sanzione amministrativa a favore di una persona i cui beni siano stati sequestrati sulla base di una siffatta decisione, ma che non è considerata, in tale decisione, l’autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta.
2. L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato.