argomento: corti europee - impugnazioni
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 2 febbraio 2023, Rocchia c. Francia)Articoli Correlati: giusto processo - diritto all - inammissibilità
Viola l’art. 6, paragrafo 1, Cedu l’autorità che non compia un approfondito esame delle cause di inammissibilità dell’impugnazione, ma si limiti a dichiarare irricevibile il gravame senza coinvolgere la difesa nell’analisi approfondita dei requisiti per l’instaurazione del rapporto processuale. Un contegno siffatto priva l’imputato della possibilità di accedere ad un giudizio equo, con svilimento delle garanzie riconosciute dalla Convenzione (nel caso di specie, il giudice francese rilevava che l’appello non era corredato della necessaria procura speciale a firma dell’imputata; nonostante costei avesse dichiarato che il mandato era stato depositato regolarmente, la corte non svolgeva verifiche sul punto e dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione; non essendo possibile stabilire con certezza che l’omissione fosse dovuta alla difesa o ad un errore del cancelliere, il Consesso alsaziano riteneva infranto l’art. 6, paragrafo 1, Cedu).