argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 8714)Articoli Correlati: intercettazioni - chat pin to pin - Rogatoria internazionale
L'attività di intercettazione di dati tra dispositivi che usano il sistema criptato pin to pin, seguendo la tecnica dell'istradamento, non richiede l'espletamento di formule rogatoriali sempre che (perlomeno) uno dei conversanti si trovi sul territorio italiano; la trasposizione in comunicazioni intellegibili, intervenuta tramite il consenso del gestore estero del server informatico sul quale sono depositati i relativi dati, non richiede la procedura contemplata dagli artt. 266 ss., potendo l'autorità giudiziaria ricorrere all'acquisizione documentale contemplata dall'art. 234 bis c.p.p.