argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 22 febbraio 2023, n. 7625)Articoli Correlati: Impugnazioni - Riforma Cartabia - Art. 573 comma 1 bis c.p.p. - Art. 622 c.p.p.
La sentenza in esame contribuisce ad alimentare ulteriormente il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla applicabilità ai procedimenti in corso del comma 1 bis dell’art. 573 c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia). Secondo primo orientamento, deve escludersi che la nuova disciplina possa essere applicata a vicende processuali anteriori all'entrata in vigore della riforma Cartabia e quindi alle impugnazioni di sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, dovendosi in tal caso pronunciare sentenza di annullamento ai sensi dell'articolo 622 c.p.p. (Cass., sez. V, 20 gennaio 2023, n. 3990). La sentenza in esame, al contrario, afferma l’immediata applicabilità del comma 1 bis dell’art. 573 c.p.p. a tutti i giudizi pendenti a seguito di impugnazione per i soli interessi civili e quindi anche a quelli introdotti prima o relativi a sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, inserendosi in quel filone giurisprudenziale che ritiene applicabile la nuova disciplina ai giudizi pendenti secondo il principio tempus regit actum. L’immediata operatività dell’art. 573, comma 1 bis c.p.p. comporta che l'impugnazione ai soli fini civili, che non sia inammissibile, debba essere rinviata per la prosecuzione dal giudice d'appello o dalla Cassazione, rispettivamente al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Secondo questo orientamento, tale soluzione interpretativa è giustificata,dalla mancanza di una disposizione transitoria, dalla ratio della riforma e dall'oggetto dell'accertamento che non concerne profili inerenti alla responsabilità penale (Cass. sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 2854; Cass., sez. II, 16 febbraio 2023, n. 6690).