Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/02/2023 - Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - atti del procedimento

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di Elena Andolina

È all’esame della Commissione Giustizia della Camera il d.d.l. C. 831 , presentato dal Ministro della Giustizia  Carlo Nordio il 27 gennaio 2023, recante “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. Muovendo dalla constatazione che la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici quando la persona offesa, in contesti caratterizzati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o in relazione a reati connotati da finalità terroristiche, non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte, l’art. 1 prospetta la procedibilità d'ufficio di tutti i reati perseguibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis.1, comma 1, c.p.), o quella derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose (art. 416-bis.1, comma 1, c.p.).

L'articolo 2 mira ad includere il delitto di lesione personale di cui all'art. 582 c.p. fra i delitti per i quali l'art. 71 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione; reputandosi irragionevole l'esclusione del suddetto delitto di lesione personale dall'elenco di cui all’art. 71, anche in considerazione del fatto che ivi  sono invece inclusi i delitti di violenza privata e minaccia.

L'articolo 3, modificando l'art. 380 c.p.p., è volto a consentire l'arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela, nell'eventualità che la persona offesa non risulti prontamente reperibile. Prevedendosi, in tali ipotesi, che la querela debba comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto; e che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo), ove la querela sia presentata in forma semplificata, le autorità procedenti all'arresto siano tenute a rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p.