Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

21/02/2023 - Corte e.d.u., 21 febbraio 2023, Hysa c. Albania

argomento: corti europee - misure cautelari

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Corte e.d.u., 21 febbraio 2023,  Hysa c. Albania

Secondo le garanzie procedurali  stabilite dall’art. 5 § 3 Cedu  che forma un tutt’uno con il § 1 lett. c) della medesima previsione, la custodia cautelare disposta sulla base di un ragionevole sospetto, deve essere funzionale anche al soddisfacimento di specifiche esigenze di interesse pubblico quali il pericolo di fuga; il rischio di pressione sui testimoni   o di manomissione delle prove; il rischio di collusione o di recidiva.  Ogniqualvolta vengano a mancare indicazioni specifiche di una di tali esigenze, da valutare in concreto e caso per caso, la detenzione preventiva cessa di essere ragionevole, divenendo illegittima.  Viola, pertanto, l’ordito di garanzie convenzionali in materia ogni decisione del giudice nazionale che, come quelle adottate dal giudice albanese, nel respingere le istanze di scarcerazione, non motivino i relativi provvedimenti, illustrando in modo analitico e pertinente i singoli motivi in forza dei quali prolungare la detenzione in carcere. Nel caso esaminato, poi, neanche la Corte costituzionale rilevava la illegittimità della privazione della libertà personale patita dalla ricorrente, in quanto dichiarava - erroneamente a parere della Corte di Strasburgo - la inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente stessa che, nel frattempo, era stata sottoposta alla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.