argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 16 febbraio 2023, n. 6690)Articoli Correlati: Impugnazioni - Riforma Cartabia - Art. 573, comma 1 bis c.p.p. - art. 622 c.p.p.
La sentenza in esame alimenta il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla applicabilità ai procedimenti in corso del comma 1 bis dell’art. 573 c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia). Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo il principio tempus regit actum, ha ritenuto immediatamente applicabile ai giudizi pendenti la nuova disposizione, secondo la quale l'impugnazione ai soli fini civili, che non sia inammissibile, deve essere rinviata per la prosecuzione dal giudice d'appello o dalla Cassazione, rispettivamente al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Secondo questo orientamento, l’immediata operatività è giustificata, dalla mancanza di una disposizione transitoria, dalla ratio della riforma e dall'oggetto dell'accertamento che non concerne profili inerenti alla responsabilità penale (Cass. sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 2854). In altra pronuncia la Corte ha invece escluso che la nuova disciplina non possa essere applicata a vicende processuali anteriori all'entrata in vigore della riforma Cartabia e quindi alle impugnazioni di sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, dovendosi in tal caso pronunciare sentenza di annullamento ai sensi dell'articolo 622 c.p.p. La sentenza in esame torna ad affermare l’immediata applicabilità del comma 1 bis dell’art. 573 c.p.p. a tutti i giudizi pendenti a seguito di impugnazione per i soli interessi civili e quindi anche a quelli introdotti prima o relativi a sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022.