argomento: de jure condendo - azione/indagini preliminari
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di Elena Andolina
In data 2 febbraio 2023 la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge costituzionale C. 23 presentata il 13 ottobre 2022 dall’onorevole Costa – abbinata alle proposte C. 434 (on. Giachetti), C. 806 (on. Calderone) e C. 824 (on. Morrone) - recante “Modifiche all’art. 87 ed al Titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura".
La p.d.l. in esame, che ricalca quella di iniziativa popolare promossa dalle Camere penali il 31 ottobre 2017, consta di 10 articoli e si sviluppa lungo tre direttrici di intervento.
In un primo versante, si collocano le modifiche volte a realizzare una separazione degli ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari cui appartengono il giudice e l'accusatore; configurandosi la separazione delle carriere quale mezzo per rendere effettivo l’obiettivo della terzietà del giudice, «condizione di giustizia, capace di garantire l'equilibrata suddivisione delle prerogative e dei poteri fra le parti processuali», nonchè «caratteristica intrinseca e irrinunciabile del processo accusatorio».
In un secondo versante, strettamente connesso al primo, si inscrivono gli interventi diretti a mutare la composizione del Consiglio superiore della magistratura e di quello requirente al fine di scongiurare che i Consigli da organi autonomi e indipendenti operino quali organismi corporativi e autocratici; in tale ottica, si prevede una maggiore partecipazione della componente laica (un pari numero di membri elettivi «togati» e «laici»), ritenendosi comunque assicurata la maggioranza della componente «togata» dalla presenza, quale membro di diritto, del Primo presidente della Corte di cassazione.
In un terzo versante, si colloca, poi, la modifica dell’art. 112 Cost. volta a riportare l'esercizio dell'azione penale – sancito come obbligatorio - ma nei fatti ampiamente discrezionale, nell'alveo della previsione legislativa; statuendosi che l’azione stessa sia esercitata «nei casi e nei modi previsti dalla legge».