argomento: de jure condendo
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di Elena Andolina
È all’esame della Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge C. 745, presentata il 29 dicembre 2022 su iniziativa dell’onorevole Costa, recante “Modifica all’articolo 159 e abrogazione dell’articolo 161-bis del codice penale in materia di prescrizione”.
Com’è noto, l. 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. legge Spazzacorrotti-riforma Bonafede) ha smantellato del tutto la disciplina della prescrizione sostanziale del reato prevista dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), delineando un sistema dai più denominato - a buon ragione - «fine processo mai».
Dal canto suo, la cd. riforma Cartabia (la l. 27 settembre 2021, n. 134, attuata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non ha, però, modificato il principio di sospensione del corso della prescrizione sostanziale dopo la sentenza di primo grado fissato dalla richiamata l. n. 3 del 2019; configurando piuttosto un’ipotesi di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344 bis c.p.p.).
Nell’intento di ovviare alle macroscopiche criticità derivanti dalla riforma Bonafede sotto il profilo dell’allungamento dei tempi processuali in contrasto sia con gli obiettivi del PNRR sia con i principi costituzionali di ragionevole durata e di presunzione d’innocenza, la p.d.l. in esame si prefigge - modificando l’art. 159 c.p. ed abrogando l’art. 161 bis c.p. (inserito dalla l. n. 134 del 2021) - di ripristinare, in un quadro di coerenza sistematica, la precedente disciplina della prescrizione sostanziale, come disciplinata dalla l. n. 103 del 2017, in tutti i gradi di giudizio.