Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

01/02/2023 - Cass., sez. V, 31gennaio 2023, n. 3990

argomento: de jure condendo - impugnazioni

» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 31 gennaio 2023, n. 3990) scarica file

Articoli Correlati: Riforma Cartabia - applicabilità ai processi pendenti - art.573 comma 1 bis c.p.p. - art. 622 c.p.p.

La sentenza in esame evidenzia un contrasto sulla applicabilità ai procedimenti in corso  del comma 1 bis  dell’art. 573 c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022,  n. 150 (Riforma Cartabia).   Una recentissima  pronuncia della Corte di Cassazione , secondo il principio tempus regit actum, ritiene immediatamente applicabile ai giudizi pendenti la nuova disposizione, secondo la quale l'impugnazione ai soli fini civili, che non sia inammissibile, deve essere rinviata per la prosecuzione dal giudice d'appello o dalla Cassazione, rispettivamente  al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Secondo questo orientamento, l’immediata operatività è giustificata, dalla mancanza di una disposizione transitoria, dalla ratio della riforma e dall'oggetto dell'accertamento che non concerne profili inerenti alla responsabilità penale ( Cass. sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 2854). La sentenza in esame al contrario ritiene che la nuova disciplina non possa essere applicata a vicende processuali anteriori all'entrata in vigore della riforma Cartabia e quindi alle impugnazioni di sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, dovendosi in tal caso pronunciare sentenza di annullamento ai sensi dell'articolo 622 c.p.p.