argomento: decisioni in contrasto
» visualizza: il documento (Cass. sez. II, 19 gennaio 2023, n. 2100)Articoli Correlati: Riforma Cartabia - vacatio legis - differimento entrata in vigore - applicabilità norme più favorevoli - reati procedibili a querela
La sentenza in esame evidenzia un contrasto in ordine all’applicabilità delle norme più favorevoli all’imputato - nel caso di specie in tema di sopravvenuta procedibilità a querela di un reato -, nel periodo di differimento di sessanta giorni dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), disposto in forza del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, prima dall'esaurirsi della vacatio legis della novella legislativa. Secondo la pronuncia in esame, il differimento dell’efficacia della riforma Cartabia non preclude - medio tempore - l’applicabilità delle norme più favorevoli all’imputato: gli effetti di uno ius novum più favorevole al reo sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della vacatio legis, la cui funzione di garanzia - prevedere un termine per consentire la conoscenza della nuova norma - non preclude al giudice di tener conto di quella che è una norma già esistente nell’ordinamento (Cass., sez. I, 14 maggio 2019, n. 39977; Cass., sez. I, 18 maggio 2017, n.53602). In altra recente pronuncia, la Corte di cassazione, affermando come il caso di specie non riguardi la problematica della vacatio legis, che per il d.lgs 150/22 si sarebbe esaurita il 1° novembre 2022, è giunta a diverse conclusioni : infatti l'inapplicabilità di tale decreto deriva da un autonomo ed espresso intervento del legislatore – il d.l. n. 162 del 2022- che ha espressamente imposto un differimento temporale dell'entrata in vigore del decreto Cartabia, sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare (Cass. sez. V, 4 novembre 2022, n. 45104)