argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
» visualizza: il documento (p.d.l. C. 668)Articoli Correlati: Reati commessi con violenza alla persona - obblighi di comunicazione - benefici penitenziari
di Elena Andolina
In data 1 dicembre 2022 è stato presentato alla Commissione giustizia della Camera dall’On. Rampelli ed altri il d.d.l. C. 668, recante «Modifiche all’articolo 90-ter del codice di procedura penale e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato».
La presente proposta di legge intende apprestare alle vittime dei reati violenti una tutela più ampia e completa, durante la fase esecutiva della pena, idonea a scongiurare potenziali situazioni di pericolo per la incolumità psico-fisica della stessa in tutti i casi in cui, a seguito della concessione di benefìci penitenziari, si verifichi una modifica del regime detentivo che comporti l’uscita - sia pure per brevi periodi - dell’autore del reato violento dallo stato custodiale.
A tal fine, superando i dubbi interpretativi insorti sul piano applicativo in merito alla portata del termine «scarcerazione» di cui all’art. 90-ter c.p.p., si prevede che, nell’ambito dei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, il diritto della persona offesa, che ne faccia richiesta, di essere informata dei provvedimenti di scarcerazione si estenda anche «ai permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l’esecuzione della pena».