argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 12 gennaio 2023, n. 2)Articoli Correlati: - misure di prevenzione
Misure di prevenzione - Divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, inclusi i telefoni cellulari - Affidamento del potere di limitazione all'autorità amministrativa - Illegittimità costituzionale parziale.
Ė costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo.