argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 40)Articoli Correlati: giudizio di legittimità - tabulati telefonici - utilizzabilità - tempus regit actum - valutazione della prova
In tema di tabulati telefonici, l’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021, nel dettare una disciplina con efficacia retroattiva, deroga espressamente al principio tempus regit actum e, pertanto, deve trovare applicazione, quale nuovo paradigma di legalità dell’utilizzazione dei tabulati e di valutazione della prova, anche nel giudizio di legittimità, in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, con la conseguenza che, nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione.