argomento: de jure condendo - misure cautelari
» visualizza: il documento (p.d.l. C. 431)Articoli Correlati: arresti domiciliari - persona offesa dal reato - misure coercitive
di Marilena Colamussi
Assegnata all’esame della Commissione Giustizia in sede referente in data 14 dicembre 2022, la proposta di legge C. 431 recante "Modifica all’articolo 284 del codice di procedura penale, in materia di determinazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari", promossa dagli onorevoli Andreuzza ed altri, riproduce integralmente il testo della p.d.l. C. 3592 risalente alla precedente legislatura.
L’art. 1 p.d.l., l’unico di cui la proposta consta, amplia il tessuto normativo dell’art. 284, comma 1-bis, c.p.p., per rafforzare la tutela della persona offesa dal reato. In tale prospettiva, se per il tipo di reato per cui si procede sussiste il rischio che dalla vicinanza fisica dell’imputato derivi pregiudizio per l’incolumità o la sicurezza della persona offesa dal reato o dei suoi familiari, il giudice può assumere determinazioni più stringenti in ordine al luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. Si stabilisce, infatti, che l’autorità giudiziaria, in presenza dei summenzionati presupposti di diritto e di fatto, possa disporre che gli arresti domiciliari siano eseguiti in un comune diverso o, se all’interno del medesimo comune, in luogo situato a congrua distanza dal luogo di residenza o di abituale dimora della persona offesa dal reato o dei suoi familiari.
A ben guardare, l’attuale formulazione normativa prescrive che il giudice nell’individuare il luogo dove eseguire gli arresti domiciliari debba garantire, in ogni caso, <<le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa>>, pertanto la proposta di riforma si limita a puntualizzare il contenuto dei criteri di scelta.