argomento: corte di cassazione - sezioni unite - impugnazioni
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 15 dicembre 2022, n. 47502)Articoli Correlati: omessa applicazione di una pena accessoria - ricorribilità per cassazione - legittimazione - cognizione della Corte di Cassazione - procedimento di esecuzione - condizioni
La sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 c.p.p.
La Corte di cassazione, ove rilevi l’illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), c.p.p.
Resta impregiudicato, in tali casi, il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 c.p.p. e 183 disp. att. c.p.p., il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell’art. 676 c.p.p., non trovando applicazione l’art. 130 c.p.p.