argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass. sez. III, 13 dicembre 2022, n. 47031)Articoli Correlati: sentenza di condanna - pena pecuniaria - errore nell - inappellabilità
La sentenza in esame concerne la questione, oggetto di pronunce giurisprudenziali contrastanti, relativa alla appellabilità o inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. Secondo un primo orientamento, il limite di inapplicabilità di cui all'art.593, comma 3 c.p.p. non opera in relazione ai reati puniti con la pena congiunta dell'arresto e della ammenda per i quali il giudice abbia erroneamente applicato alla sola pena dell'ammenda, posto che l’illegittima applicazione della pena non può precludere al condannato l'accesso ad un grado di giudizio (Cass., sez. III, 24 novembre 2017, n. 53430; Cass., sez. IV, 5 marzo 2013, n. 10252; Cass., sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3622) . La sentenza in esame aderisce al diverso, opposto orientamento più risalente nel tempo secondo cui è inappellabile la sentenza di condanna alla sola pecuniaria anche se erroneamente inflitta, atteso che risulta essere più aderente alla lettera della legge (Cass. sez. IV, 1° aprile 2014, n. 15041; Cass., sez. IV, 26 aprile 2013, n. 18654)