argomento: decisioni in contrasto - mezzi di prova e di ricerca della prova
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La sentenza in esame si inserisce nel dibattito giurisprudenziale in ordine alla discussa sulla utilizzabilità delle registrazioni fonografiche di conversazioni tra presenti occultamente effettuate da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria. Secondo un primo orientamento, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o di decreto dispositivo del pubblico ministero, le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori, d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti, sono inutilizzabili (ex plurimis Cass. sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 48084; Cass. sez. II, 7 luglio 2012, n.42939; Cass. sez. VI, 21 giugno 2010, n. 23742). Secondo un opposto orientamento la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, non costituisce intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio, ma si configura come prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento (ex plurimis, Cass., sez. II, 31 marzo 2021, n. 12347; Cass., sez. II, 26 gennaio 2017, n. 3851; Cass., sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 40332; Cass., sez. IV, 4 settembre 1996, n. 8237). La sentenza in esame aderisce a tale orientamento ma al tempo stesso se ne discosta laddove inquadra la registrazione nella categoria della prova documentale, ritenendo infatti che la registrazione effettuata da un interlocutore consapevole con la collaborazione della polizia giudiziaria costituisca una prova atipica, pienamente utilizzabile nella misura in cui non viola i divieti che strutturano gli statuti delle prove tipiche e segnatamente quelli che connotano la testimonianza e l'intercettazione.