argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - indagini preliminari e difensive
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 29 novembre 2022, n. 45272)Articoli Correlati: dichiarazioni spontanee al pubblico ministero - interrogatorio - utilizzabilità
Allorquando la persona sottoposta ad indagini si presenti spontaneamente al pubblico ministero al fine di rilasciare dichiarazioni, l’atto può valere come interrogatorio ed è utilizzabile in sede procedimentale e nella fase cautelare solo se: a) il fatto di reato attribuito è contestato in modo chiaro e preciso, con l'enunciazione degli elementi di prova a carico e l'indicazione delle fonti, se non può derivarne pregiudizio per le indagini; b) le dichiarazioni spontanee si limitino ad esporre elementi a discarico o quant'altro utile per la difesa del dichiarante stesso; c) le dichiarazioni in parola siano precedute dagli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. e dalla contestuale nomina ed assistenza di un difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, con avviso allo stesso del compimento dell'atto almeno ventiquattro ore prima