argomento: decisioni in contrasto - difesa e difensori
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 25 novembre 2022, n. 44892)Articoli Correlati: Difesa e difensori - Garanzie di libertà - Perquisizioni e sequestri - art. 103 c.p.p.
La sentenza in esame mette in evidenza un contrasto in tema di violazione delle garanzie previste dall'art. 103 c.p.p., in caso di perquisizione e sequestro da eseguirsi all'interno di locali adibiti a studio legale.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualora sia disposto un provvedimento di perquisizione e sequestro presso uno studio legale nell'ambito di un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore, non è necessario avvisare il Consiglio dell'Ordine forense, in quanto le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p., non introducendo un principio immunitario di chiunque eserciti la professione legale, sono applicabili unicamente se devono essere tutelate la funzione difensiva e l'oggetto della difesa (Cass., sez. II, 12 novembre 1998, n. 6766; Cass., sez. V, 4 giugno 2003, n. 35469; Cass., sez. II, 16 maggio 2006, n. 31177; Cass. sez. II, 16 maggio 2012, n. 32909).
La pronuncia in esame, in contrasto con la giurisprudenza prevalente, ritiene che le garanzie previste dal terzo e quarto comma dell'art. 103 c.p.p. debbano trovare applicazione anche nel caso in cui la perquisizione sia eseguita a carico del difensore quando questi risulti indagato, in quanto, come afferma una risalente ma non superata giurisprudenza, le garanzie previste dall'art 103 c.p.p. non vanno limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel cui procedimento sorga la necessità di svolgere attività di ispezione e perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche al di fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca perquisizione sequestro viene compiuta (Cass., sez. VI, 24 febbraio 1993, n. 3804; Cass., sez. VI, 12 marzo, 2001, n. 20295; Cass. sez. IV, 3 aprile 2014, n. 23002); del resto l'operatività dell'art. 103 c.p.p. non è subordinata alla condizione che perquisizioni e ispezioni siano disposti dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui si è svolta l'attività difensiva (Cass. sez. un. 14 gennaio 1994, n. 25).