argomento: corte di cassazione - sezioni unite - impugnazioni
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Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, c.p.p.., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., l'ordinanza di ammissione alla prova, ex art. 464-bis, c.p.p., ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 c.p.p.
In conformità a quanto previsto dall'art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza, il procuratore generale è legittimato ad impugnare quest'ultima, unitamente alla sentenza, al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova.
L'istituto dell'ammissione alla prova, previsto dall'art. 168-bis c.p. non trova applicazione in relazione agli enti, di cui al d. lgs. n. 231 del 2001.