argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass. sez. III, 6 settembre 2022, n. 32768)Articoli Correlati: Applicazione della su richiesta delle parti - udienza preliminare - costituzione di parte civile - liquidazione delle spese di costituzione
La sentenza in esame si contrappone all’orientamento seguìto in prevalenza dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’ammissibilità della costituzione di parte civile nell’udienza preliminare, in cui sia stata formulata la richiesta di applicazione della pena. Secondo tale l’indirizzo, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena, come avviene nell’udienza preliminare, occorre distinguere: qualora la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del giudice e del danneggiato, a quest’ultimo è preclusa la costituzione di parte civile, essendo, in tal caso, posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato informato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Cass. sez. IV, 22 settembre 2021, n. n. 36168; Cass. sez. V 5 giugno 2020, n. 17272; Cass. sez. V, 3 dicembre 2020, n. 34530; Cass. IV, 23 settembre 2016, n. 39527). Questa lettura si fonda sulla assimilazione dell’udienza preliminare alle udienze destinate all’applicazione della pena, come quella prevista dall’art. 447 c.p.p., udienze nelle quali, secondo le Sezioni Unite non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Cass. sez. un., 23 dicembre 2008, n. 47803). La sentenza in esame non condivide questa impostazione, in considerazione delle numerose e sostanziali differenze esistenti tra udienza ex art. 447 c.p.p. e udienza preliminare, differenze che rendono ammissibile la costituzione di parte civile del danneggiato nell’udienza preliminare, senza che ciò sia precluso dall’avvenuto precedente deposito di una richiesta di applicazione della pena, anche se corredata dal consenso dell’altra parte.