Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/07/2022 - Verso l’introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - misure cautelari

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di Marilena Colamussi

In data 29 giugno 2022 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge C. 1384, d’iniziativa dell’on. Muselli, recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili".

La proposta di legge C. 1384 consta di quattro articoli; il primo introduce l’art. 643-bis c.p che contempla l’inedita ipotesi delittuosa di <<Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili>> e la corrispondente sanzione congiunta della reclusione, da due a sei anni, e della multa che va da euro 412 a euro 4.130. La norma incriminatrice, facendo salva l’ipotesi in cui il fatto costituisca un più grave reato, punisce <<chiunque con artifizi o raggiri, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione dell’età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altre utilità, commettendo il fatto in luoghi pubblici o privati, ovvero simulando un’offerta commerciale di beni o servizi […]>>.

L’art. 2 p.d.l. interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.) con un nuovo comma, in base al quale in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 643-bis c.p., la concessione del suddetto beneficio è comunque subordinata alle restituzioni e al risarcimento integrale del danno alla persona offesa, oltre che all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L’art. 3 p.d.l. incide sulla disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari, di cui all’art. 275 c.p.p., sotto due profili: i. la fattispecie di nuovo conio dell’art. 643-bis c.p. viene inserita nell’elenco dei reati per i quali è eccezionalmente escluso il divieto di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 275, comma 2-bis, c.p.p.; ii. la nuova ipotesi di <<frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili>> è, altresì, indicata al comma 3 (terzo periodo) dell’art. 275 c.p.p. tra i casi per i quali si presume iuris et de iure l’idoneità della custodia cautelare in carcere, salvo a dimostrare l’insussistenza delle esigenze cautelari che legittimano l’adozione della misura più afflittiva.

Da ultimo, l’art. 4 p.d.l. annovera la fattispecie delittiosa di cui all’art. 643-bis c.p. tra i casi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ex art. 380, comma 2, lett. e-bis), c.p.p.