argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 19 maggio 2022, n. 18682)Articoli Correlati: sequestro preventico - confisca - dichiarazione di fallimento
La sentenza in esame affronta ancora una volta la dibattuta questione dei rapporti tra sequestro preventivo e fallimento su cui da tempo si registra una difformità di orientamenti. Secondo un indirizzo è legittimo il sequestro preventivo dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare, in quanto la deprivazione che il fallito subisce dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, vincolati dalla procedura concorsuale, non esclude che egli conservi, sino al momento della vendita fallimentare, la titolarità dei beni stessi (Cass. sez. III, 1 marzo 2016, n. 23907; Cass. sez. V, 27 dicembre 2019, n. 52060): il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, prevale in tal caso sui diritti di credito vantati sui medesimi beni (Cass. sez. III, 7 giugno 2017, n. 28077; Cass. sez. V, 27 dicembre 2019, n. 52060; Cass. sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 864). Un diverso orientamento, ritenuto preferibile dalla sentenza in esame, esclude il provvedimento ablatorio in via diretta nei confronti della persona giuridica dichiarata fallita, in considerazione del passaggio dei beni nella disponibilità della curatela a seguito dell’intervenuto fallimento, e quindi ammette il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica (Cass. sez. III, 10 ottobre 2018, n. 45574; Cass., sez. III, 13 maggio 2020, n. 14766; Cass. sez. III, 30 dicembre 2021, n. 47299)