argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., ord. 9 maggio 2022, n. 116)Articoli Correlati: inutilizzabilità - perquisizione - sequestro
Prove illegittimamente acquisite - Inutilizzabilità cd. “derivata” anche degli esiti probatori - Manifesta inammissibilità
Sono manifestamente inammissibi le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – «non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di un divieto di legge […] si applichi anche alle c.d. “inutilizzabilità derivate”, e riguardi quindi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione domiciliare e personale: a) compiuti dalla p.g. fuori dei casi in cui la legge costituzionale e quella ordinaria le attribuiscono il relativo potere; b) compiuti dalla p.g. fuori del caso di flagranza di reato, in forza di autorizzazione data verbalmente dal P.M. senza che ne risultino contestualmente le ragioni concrete ed effettivamente pertinenti; c) compiuti dalla p.g., fuori del caso di previa flagranza del reato, in forza di segnalazioni anonime o confidenziali e su tali basi autorizzat[i] o convalidat[i] dal P.M.; d) compiuti dalla pg. fuori del caso di previa flagranza del reato, e successivamente convalidati dal P.M., senza motivare concretamente su quali fossero gli elementi utilizzabili la cui ricorrenza integrasse valide ragioni che legittimassero la perquisizione»;
Sono manifestamente inammissibili perché ormai prive di oggetto - avendo la sentenza costituzionale n. 252 del 2020 rimosso, in parte qua e con effetto ex tunc, la norma che determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati - le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.