argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 9 maggio 2022, n. 111)Articoli Correlati: ricorso per cassazione - inammissibilità - sentenza predibattimentale
Ricorso per cassazione - Giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione emessa in fase predibattimentale senza contraddittorio – Inammissibilità per carenza di interesse - Illegittimità costituzionale
É costituzionalmente illegittimo l’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.