argomento: decisioni in contrasto - azione penale e pubblico ministero
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L’ordinanza in esame rileva un contrasto in ordine al rimedio accordato al pubblico ministero nel caso in cui la sentenza di condanna abbia omesso di applicare le pene accessorie e rimette la relativa questione alle Sezioni Unite. Secondo l'orientamento tradizionale, in tale ipotesi il pubblico ministero deve ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e non impugnare la sentenza (ex multis Cass. sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 13789; Cass. sez. V, 21 giugno 2018, n. 51390; Cass. sez. V, 28 ottobre 2019, n. 47604); più recentemente la giurisprudenza ha ritenuto sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria, alla luce del nuovo disposto dell’art. 620, comma 1 lett. l) c.p.p., che ha inteso, espressamente ampliare i poteri decisori nel giudizio di legittimità, permettendo alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ove sia possibile adottare i provvedimenti necessari (Cass. sez. VI, 26 novembre 2020, n. 1578; Cass. sez. II, 24 settembre 2021, n. 42003 del 24/09/2021).