Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/04/2022 - Nuove norme per rafforzare il diritto all’affettività dei ristretti

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - esecuzione e ordinamento penitenziario

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di Marilena Colamussi

E’ stato appena pubblicato il disegno di legge S. 2543, recante “Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone ristrette”, d’iniziativa del Consiglio regionale del Lazio e non ancora assegnato all’esame della Commissione giustizia.

L’intento della proposta di riforma è quello di garantire e rafforzare il diritto all’affettività e il diritto al mantenimento delle relazioni familiari delle persone detenute o internate. Tanto con l’ulteriore obiettivo di armonizzare la disciplina interna con quella comunitaria, in accordo anche con le pronunce della Corte EDU.          

In estrema sintesi, l’art. 1 d.d.l. S. 2543 amplia sia la rubrica dell’art. 28 l. n. 354/1975, che diviene “Rapporti con la famiglia e diritto all’affettività”, sia il contenuto della disciplina che prevede l’istituto della visita mensile da parte delle persone autorizzate ai colloqui con i detenuti, da svolgere in apposite unità abitative all’interno dei penitenziari, per un tempo minimo di sei e massimo di ventiquattro ore, senza controlli visivi e uditivi.

Correttivi vengono apportati anche alla disciplina dei colloqui (art. 37 d.P.R. n. 230/2000), con la previsione di particolari cautele destinate ai colloqui dei detenuti con i figli minori di quattordici anni (locali distinti, con spazi all’aperto, adeguatamente attrezzati per attività ludiche e ricreative, a tutela dell’infanzia e dell’accoglienza). Risulta così innalzato il limite massimo di età della prole destinataria di particolari benefici, dagli attuali dieci anni ai quattordici anni.

L’art. 2 d.l.l. estende i permessi di cui all’art. 30 l. n. 354/1975 anche ai casi di <>, non limitandoli ad eventi luttuosi.  

L’art. 3 d.d.l. novella la disciplina prevista dall’ordinamento penitenziario inserendo l’art. 30-quinquies o.p. che introduce i <>, di durata non superiore a dieci giorni per ciascun semestre di carcerazione, da trascorrere con i soggetti autorizzati al colloquio, per permettere di coltivare specificamente interessi di natura  affettiva.       

L’art. 4 d.d.l., invece, al fine di garantire il mantenimento delle relazioni familiari anche a distanza, modifica la disciplina prevista in materia di corrispondenza telefonica di cui all’art. 39 d.P.R. n. 230/2000, intervenendo sulla frequenza (almeno tre volte a settimana) e sulla durata delle telefonate, nonché sui luoghi in cui le stesse si svolgono onde salvaguardare la privacy dei detenuti interessati.

Da ultimo l’art. 5 d.d.l. interviene sul regolamento penitenziario (d.p.r n. 230/2000) inserendo l’art. 39-bis per istituzionalizzare i collegamenti audiovisivi mediante connessione internet, già utilizzati in via eccezionale durante l’emergenza pandemica.