argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 16 marzo 2022, n. 8968)Articoli Correlati: tabulati telefonici - vizi della motivazione - ricorso per cassazione - annullamento con rinvio
L’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021, conv. in l. n. 178 del 2021, introducendo una previsione di maggior rigore valutativo a favore dell’imputato, che modifica il quadro dei doveri argomentativi del giudice, impone di ritenere che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla idoneità dei tabulati a provare la responsabilità dell’imputato, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nel citato comma 1-bis dell’art. 1 in esame (neppure conoscibile all’epoca di proposizione del ricorso), la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.