argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 9 marzo 2022, n. 8227)Articoli Correlati: Patteggiamento - costituzione di parte civile - rifusione delle spese processuali
La sentenza in commento consolida l’orientamento giurisprudenziale che esclude la legittimità della condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, costituitasi in una udienza fissata in seguito alla richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato.
L’orientamento prevalente ritiene inammissibile la costituzione di parte civile nell'udienza fissata a seguito della richiesta di patteggiamento, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza per l’applicazione della pena fissata a seguito del decreto di giudizio immediato o a seguito di opposizione a decreto penale di condanna; conseguentemente considera illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato, la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Cass., sez. III, 26.3 2018, n. 14008; Cass., sez.VI, 7.6.2011, n. 22512; Cass., sez., II, 17.9.2009, n. 36033; Cass., sez. un 27.11.2008, n. 47803). Recentemente è emerso un diverso orientamento, a dire il vero rimasto minoritario, secondo cui, nel procedimento per l'applicazione della pena su richiesta, la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari, comporta l’inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio e quindi dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, qualora l’imputato non si opponga alla costituzione e non eccepisca la nullità (Cass., sez. III, 27.1.2020, n. 3176). La sentenza in esame ribadisce la tesi più risalente e prevalente nella giurisprudenza, in quanto la condanna alle spese processuali non può trovare alcuna giustificazione qualora la parte civile, al momento della sua costituzione, sia già a conoscenza dell’accordo tra pubblico ministero e imputato, essendo la sua costituzione inidonea a sfociare in una condanna al risarcimento del danno a carico dell’imputato.