argomento: de jure condendo - impugnazioni
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di Marilena Colamussi
Risulta appena pubblicato il disegno di legge S. 2499 recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze”, presentato in data 19 gennaio 2022, su iniziativa degli onorevoli Dal Mas ed altri, e non ancora assegnato all’esame della Commissione Giustizia.
Il d.d.l. S. 2499 si compone di tre articoli, ognuno dei quali interviene su tre diverse disposizioni del codice di procedura penale in materia legittimazione soggettiva ad impugnare. Il primo articolo della proposta di legge intende abrogare l’art. 428, comma 1, lett. a), c.p.p. nella parte in cui consente al procuratore della Repubblica e al procuratore generale di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all’art. 593-bis, comma 2, c.p.p.
L’art. 2 del disegno di legge prevede, invece, l’abrogazione dell’art. 593, comma 2, c.p.p. secondo cui «il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento». Tale disposizione sostanzialmente ripropone il contenuto della l. n. 46/2006, nota come legge Pecorella, a sua volta dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 26/2007 per violazione del principio della parità in armi tra accusa e difesa.
Per ripristinare l’equilibrio tra le parti, l’art. 3 del d.d.l. S. 2499 mira ad ampliare la portata dell’art. 606, comma 2, c.p.p. estendendo al pubblico ministero il diritto di promuovere il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di primo grado.
Ridimensionare il diritto di impugnare della pubblica accusa risponde alla necessità di consolidare i principi di presunzione di non colpevolezza e di ragionevole durata del processo. In questa direzione, peraltro, si garantisce maggiore coerenza della disciplina interna alle indicazioni provenienti dai trattati internazionali (art. 2, protocollo n. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 14, pr. 5, Patto internazionale sui diritti civili e politici).