argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 17 febbraio 2022, n. 5749)Articoli Correlati: procedimento di prevenzione - giudizio di appello - prove nuove - contraddittorio
Nel procedimento di prevenzione il pubblico ministero può nel giudizio di appello legittimamente introdurre nuovi elementi probatori, preesistenti e sopravvenuti, purché nell’ambito dei confini segnati dal "devolutum" e sempre che, in ordine agli stessi, sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio tra le parti. A tal fine non può ritenersi sufficiente che gli atti “nuovi”, inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, siano portati a conoscenza delle parti solo mediante il deposito nella segreteria del procuratore generale. É necessario che su tale materiale probatorio sia instaurato un regolare contraddittorio, con il rispetto di una sequenza procedimentale che parta dalla richiesta di acquisizione, consenta, quindi, alla parte controinteressata di interloquire (ed eventualmente chiedere prova contraria) e al giudice di provvedere previa valutazione di non superfluità e mancanza di divieti di legge, alla formale acquisizione per l’utilizzabilità nella decisione.