argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 1 febbraio 2022, n. 28)Articoli Correlati: sostituzione pene detentive brevi - Criteri di ragguaglio
Sostituzione di pene detentive brevi - Determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria - Criteri di ragguaglio - Illegittimità costituzionale parziale
È costituzionalmente illegittimo l’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».