argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Cporte cost., ord. 13 dicembre 2021, n. 242)Articoli Correlati: esecuzione della pena - misure alternative alla detenzione
Misure alternative alla detenzione - Detenuto condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Mancata collaborazione con la giustizia – Preclusione - Manifesta inammissibilità
Sono manifestamente inammissibi le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui precludono l’accesso alle misure di cui al Capo VI della stessa legge n. 354 del 1975 ai condannati per i reati elencati nel citato art. 4-bis, comma 1, che non abbiano collaborato con la giustizia a norma del pure citato art. 58-ter.