argomento: corte costituzionale
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Esclusione della punibilità – Particolare tenuità del fatto – Competenza del giudice di pace – Competenza del tribunale – Differenze – Manifesta inammissibilità – Manifesta infondatezza
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace».
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace».