argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 26 novembre 2021, n. 43690)Articoli Correlati: giudizio di cassazione - estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione - decisione sugli effetti civili - onere di allegare un contreto ed attuale interesse - proscioglimento nel merito - rinvio al giudice civile
Nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte può immediatamente dichiarare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, ove sia esclusa, per mancata allegazione da parte dell’imputato di un concreto ed attuale interesse, la possibilità del proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall’attrazione dell’illecito civile nell’ambito della competenza del giudice penale.