argomento: corti europee
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Corte e.d.u., 18 novembre 2021, Marinoni c. Italia
Non violano la presunzione di innocenza convenzionalmente garantita le sentenze dei giudici italiani - d’appello e di legittimità - che condannano al risarcimento del danno a favore delle parti civili, il ricorrente assolto dal reato di diffamazione in esito al giudizio abbreviato. Facendo leva sulla elaborazione giurisprudenziale maturata relativamente al principio consacrato dall’art. 6 § 2, la Corte di Strasburgo ribadisce le implicazioni del principio medesimo che esige, tra l’altro, che l’imputato assolto non sia trattato dalla autorità giudiziaria come se fosse colpevole del reato contestatogli, rilevando quali indici fondamentali in tal senso anche i termini e il linguaggio utilizzati dalla autorità stessa e la natura e il contesto del procedimento in cui la decisione è stata adottata. Quando l’accertamento della responsabilità civile riguarda il risarcimento dei danni derivanti da reato secondo il diritto interno, essendo il rischio di stigmatizzazione che ne può derivare molto alto, la decisione del giudice deve fondarsi su una valutazione approfondita delle prove e contenere una motivazione sufficientemente articolata. Ciò premesso, i giudici europei escludono la violazione denunciata dal ricorrente, in quanto il procedimento penale per diffamazione non si era concluso con il provvedimento assolutorio del giudice per l’udienza preliminare, provvedimento che non essendo divenuto definitivo tra l’imputato e la parte civile per gli aspetti civili del reato, era stato infatti appellato davanti al giudice penale affinché si pronunciasse sul risarcimento. Nell’iter procedimentale che ne era seguito, non risultava che i giudici italiani avessero in alcun modo utilizzato termini ed espressioni idonee a mettere in discussione l’assoluzione del ricorrente.