argomento: corti europee
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Corte e.d.u., 9 novembre 2021, Ignat c. Romania
Corti europee
Non lede il diritto a un processo equo sancito dall’art. 6 §1 C.e.d.u. la decisione di condanna, in appello, dell’imputato assolto in primo grado, senza che il giudice di seconde cure abbia ammesso alcuna nuova prova, né abbia direttamente riascoltato le dichiarazioni testimoniali. Nella specificità del caso oggetto di ricorso, la Corte adita osserva che essendo stato l’imputato, comunque, sentito dal tribunale che annullava l’assoluzione, la garanzia procedurale che esige che il condannato sia, di regola, esaminato davanti a chi ne afferma la colpevolezza, può dirsi soddisfatta. Infatti, il giudice del gravame si era limitato ad attribuire valore diverso a quanto riferito dai testi della difesa, le cui dichiarazioni, benché attendibili, risultavano insufficienti a discolpare il ricorrente, considerati i riscontri probatori di natura oggettiva - videoregistrazioni e trascrizioni di conversazioni telefoniche - che acquisiti nel dibattimento di primo grado ed esaminati direttamente in appello, possedevano maggiore rilevanza ai fini della determinazione della colpevolezza del ricorrente medesimo. La circostanza, poi, che quest’ultimo avesse avuto la possibilità di esercitare ogni diritto difensivo, compreso quello di indicare al giudice superiore eventuali, ulteriori, prove decisive per l’esito del giudizio, confermava che l’equità complessiva del procedimento era stata efficacemente garantita.